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Cannabis light in Italia: il divieto dei fiori di canapa dovrà attendere fino a febbraio 2027 davanti alla Corte costituzionale

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L’incertezza giuridica sulla cannabis light in Italia si protrarrà per qualche altro mese. La Corte costituzionale italiana ha rinviato al 9 febbraio 2027 l’esame della legittimità dell’articolo 18 del decreto Sicurezza, che dal 2025 disciplina in modo particolarmente restrittivo il commercio delle infiorescenze di canapa e dei loro derivati.

Inizialmente previsto per il 21 ottobre 2026, l’esame è stato rinviato affinché la Corte potesse trattare congiuntamente tre ricorsi di incostituzionalità provenienti dai tribunali di Brindisi, Trani e Brescia. Tale rinvio è di natura strettamente procedurale e non pregiudica quindi la futura decisione dei giudici.

Tre tribunali contestano ora l’articolo 18

Introdotto dal decreto-legge 48/2025, poi convertito nella legge 80/2025, l’articolo 18 ha inserito esplicitamente nella legislazione italiana i divieti relativi all’importazione, alla trasformazione, alla distribuzione e al commercio dei fiori di canapa.

Sono interessati anche i prodotti contenenti tali infiorescenze, così come gli estratti, le resine e gli oli da essi derivati.

La misura è ora contestata da tre tribunali. I casi di Brindisi e Trani erano già pendenti dinanzi alla Corte costituzionale quando il tribunale di Brescia, a sua volta, ha sollevato una questione di costituzionalità nel luglio 2026. Il suo intervento spiega il nuovo calendario: dopo un’udienza procedurale il 25 gennaio, i tre casi saranno esaminati congiuntamente nel merito il 9 febbraio 2027.

Il divieto rimane in vigore, ma la sua applicazione si sta precisando

Il rinvio non sospende l’articolo 18, che rimane quindi formalmente in vigore finché la Corte costituzionale non lo abbia eventualmente dichiarato incostituzionale. La sua applicazione da parte dei tribunali appare tuttavia più sfumata.

In una sentenza depositata l’8 luglio 2026, la Corte di cassazione italiana ha ritenuto che l’effettivo effetto stupefacente di un prodotto dovesse essere accertato e non potesse essere automaticamente presunto. Il caso in questione è stato rinviato a un altro giudice per una nuova valutazione: non si tratta quindi né di un’assoluzione né di una legalizzazione generale dei fiori di canapa.

Da allora, diversi tribunali hanno ordinato la restituzione dei prodotti o respinto determinate misure nei casi in cui le analisi disponibili non consentissero di accertarne l’efficacia stupefacente.

In altre parole, la legge rimane applicabile, ma la sua esistenza non implica necessariamente che un prodotto derivato dalla canapa possa essere automaticamente trattato come uno stupefacente senza un esame delle sue caratteristiche concrete.

Costituzione, proporzionalità e diritto europeo

La Corte costituzionale dovrà ora pronunciarsi su diverse obiezioni. I tribunali all’origine dei ricorsi mettono in discussione, in particolare, i requisiti di necessità e urgenza che hanno consentito il ricorso a un decreto-legge, ma anche il principio secondo cui una sanzione penale presuppone una condotta effettivamente idonea a ledere il bene protetto.

La compatibilità del divieto con la libera circolazione delle merci nell’Unione europea costituisce un altro aspetto fondamentale della questione. La Corte costituzionale non dovrebbe tuttavia rappresentare l’ultima tappa di questa vicenda giuridica.

Il caso della canapa è all’esame anche della Corte di giustizia dell’Unione europea

È già pendente un procedimento separato dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). La causa C-716/25 riguarda in particolare la canapa industriale, la normativa agricola europea e la libera circolazione di foglie, fiori e derivati.

Parallelamente, il CBD naturale destinato all’uso orale è oggetto di un’altra serie di rinvii alla CGUE. Le ordinanze n. 6198, 6200 e 6202/2026 del Consiglio di Stato italiano interpellano in particolare i giudici europei in merito alla libera circolazione, al principio di precauzione e alla proporzionalità.

Questi procedimenti devono rimanere chiaramente distinti: la sospensione dei contenziosi nazionali relativi al CBD per uso orale non costituisce un’autorizzazione generale a commercializzare tutti i prodotti a base di CBD in Italia.

Per il settore italiano della canapa, la prossima scadenza importante è quindi fissata al 9 febbraio 2027. In quella data, la Corte costituzionale esaminerà nel merito i tre ricorsi contro l’articolo 18. La sua decisione, che potrà essere pubblicata in un secondo momento, determinerà se il regime istituito nel 2025 potrà continuare ad applicarsi nella sua forma attuale.

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