Il Consiglio dell’Unione europea ha raggiunto un accordo su una posizione negoziale che potrebbe ridefinire il quadro giuridico della canapa industriale a livello europeo. Sia che si tratti di riconoscere un maggior numero di parti della pianta di Cannabis come prodotti agricoli, sia di armonizzare i requisiti relativi al THC, le modifiche proposte rappresentano un importante passo avanti per il settore, senza tuttavia eliminare le attuali restrizioni nazionali e l’incertezza normativa.
Il 19 ottobre 2026, il Comitato speciale «Agricoltura» del Consiglio dell’UE ha raggiunto un mandato di negoziazione parziale relativo alle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l’organizzazione comune dei mercati agricoli.
Tra le modifiche proposte figura un nuovo quadro europeo per la produzione, la commercializzazione e le importazioni di canapa, volto a eliminare le diverse incertezze giuridiche che interessano gli agricoltori, i trasformatori e le imprese del settore del CBD.
Questo testo, pubblicato con il numero di riferimento 14647/26 del Consiglio, segna un significativo passo avanti verso il riconoscimento della canapa come coltura con molteplici applicazioni commerciali, piuttosto che come semplice fonte di fibre industriali.
La posizione del Consiglio servirà da base per i negoziati con il Parlamento europeo; le disposizioni potrebbero ancora subire modifiche prima di entrare in vigore.
La canapa riconosciuta al di là della produzione di fibre
Finora, il quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli dell’UE si è concentrato in gran parte sulla canapa grezza, in particolare sulle fibre. Gli emendamenti proposti dal Consiglio estenderebbero esplicitamente il settore del lino e della canapa ad altri prodotti derivati dalla canapa, in particolare i semi e altre parti della pianta.
Ciò riveste particolare importanza per le imprese che utilizzano fiori, foglie e biomassa di canapa, le quali hanno dovuto fare i conti con interpretazioni normative divergenti a seconda degli Stati membri.
Il Consiglio riconosce che l’innovazione e lo sviluppo della bioeconomia hanno creato nuove opportunità di utilizzo della biomassa di canapa al di là della tradizionale produzione di fibre.
La proposta riconosce inoltre i vantaggi ambientali della canapa, in particolare il suo contributo alla struttura del suolo e il suo fabbisogno relativamente limitato di fattori di produzione agricoli. Ampliando la gamma dei prodotti coperti dall’organizzazione comune dei mercati, l’UE stabilirebbe un quadro agricolo più chiaro per lo sfruttamento della pianta di canapa nella sua interezza.
Una soglia comune dello 0,3% di THC
La posizione negoziale del Consiglio fissa un tenore massimo di delta-9-tetraidrocannabinolo (THC) pari allo 0,3% per le varietà di canapa ammissibili.
Tale soglia esiste già nel quadro agricolo dell’UE, in particolare per determinare l’ammissibilità agli aiuti della politica agricola comune. Il regolamento proposto ne estenderebbe il campo di applicazione integrandola nelle norme comuni che disciplinano la produzione, la commercializzazione e le importazioni di canapa.
Ai sensi degli articoli 147 ter e 147 quater proposti, la canapa dovrebbe provenire generalmente da varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole dell’UE e rispettare i requisiti applicabili in materia di certificazione delle sementi.
La proposta prevede inoltre delle eccezioni per alcuni prodotti non conformi destinati a fini medici e scientifici, fatte salve le disposizioni legislative applicabili.
Un quadro normativo più chiaro per i fiori e le foglie di canapa
Per l’industria europea del CBD, l’evoluzione più significativa è senza dubbio l’inclusione di altre parti della pianta di canapa nel codice NC 1211 90 86. Questa categoria riguarda in particolare i fiori, le foglie e altre parti vegetali utilizzate nel settore dei cannabinoidi. Le norme proposte creerebbero condizioni armonizzate per l’immissione sul mercato europeo di questi prodotti agricoli.
Ciò è in linea con il ragionamento della storica sentenza «Kanavape » emessa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nel novembre 2020, che ha stabilito che il CBD esaminato in tale causa non potesse essere considerato uno stupefacente ai sensi delle convenzioni internazionali pertinenti.
Ciononostante, il Consiglio ha mantenuto un’importante distinzione tra la commercializzazione agricola della canapa e la regolamentazione del suo uso finale. La proposta autorizza esplicitamente gli Stati membri a mantenere o introdurre restrizioni nazionali giustificate da motivi di salute pubblica o di sicurezza pubblica, a condizione che siano conformi al diritto dell’Unione.
Di conseguenza, il nuovo quadro normativo non eliminerebbe automaticamente le restrizioni nazionali relative ai fiori di canapa destinati ad essere fumati e non risolverebbe le questioni relative ai prodotti alimentari contenenti CBD, alle autorizzazioni di nuovi alimenti e ad altre normative in materia di consumo.
Semi certificati, controlli e importazioni
La proposta legislativa introduce inoltre obblighi di conformità più espliciti. Gli Stati membri sarebbero tenuti a effettuare controlli basati sul rischio relativi alla produzione di canapa e controlli amministrativi sulla commercializzazione. Alla Commissione europea verrebbe conferito il potere di stabilire procedure supplementari per verificare le varietà e il tenore di THC.
Verrebbero inoltre riviste le norme in materia di importazione al fine di coprire una gamma più ampia di prodotti a base di canapa, comprese le parti della pianta diverse dalla fibra grezza.
Per i semi di canapa non destinati alla semina, la proposta mantiene un requisito specifico secondo cui le importazioni devono essere gestite da operatori autorizzati al fine di impedirne l’utilizzo a fini colturali.
Le restrizioni nazionali rimangono un ostacolo importante
Nonostante questo sforzo di armonizzazione, la posizione del Consiglio non istituisce un mercato europeo della canapa. Gli Stati membri conservano un notevole margine di manovra per regolamentare l’uso finale dei prodotti a base di canapa, anche quando la loro produzione agricola e la loro commercializzazione soddisfano i requisiti dell’UE. La distinzione tra le norme agricole armonizzate e le restrizioni nazionali applicabili ai prodotti di consumo rischia quindi di diventare una questione centrale nei negoziati.
Il Parlamento europeo e il Consiglio devono inoltre trovare un accordo sul testo, e il documento lascia ancora da definire alcune date di attuazione e di transizione. La questione ora è se questa decisione intermedia si tradurrà in un mercato realmente più integrato per i fiori di canapa, la biomassa e i prodotti a base di CBD.